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F.A.Q. sui nuovi dispositivi di sicurezza

ESTINTORI E RILEVATORI DI FUMO E GAS

Il 16 dicembre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, che converte il Decreto Anticipi (DL 145/2023), rendendolo effettivo.
La nuova normativa prevede l’obbligo di installare rilevatori di monossido di carbonio e di gas combustibili nelle abitazioni e negli appartamenti che vengono messi in locazione per finalità turistiche. Oltre agli strumenti di rilevazione, le unità immobiliari devono possedere anche i requisiti di sicurezza degli impianti e dotarsi di estintori portatili. Inoltre i proprietari devono richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) attraverso cui comunicano l’inizio dell’attività e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti.
Sono previste sanzioni fino a 8.000 euro per chi metterà in affitto un immobile non conforme alla nuova legge (sarà calcolato in base alle dimensioni dell'immobile).

Consultare periodicamente le f.a.q. del ministero per eventuali aggiornamenti: FAQ ministero

 

Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023. Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali). Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

R I L E V A T O R I

Chi è esonerato dall'installazione dei rilevatori?
"Sono esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio" (Fonte f.a.q. ministeriale)

Come vanno installati?
I rilevatori di monossido di carbonio in regola con la nuova normativa sulla sicurezza antincendio degli affitti brevi devono essere di qualità certificata e conformi agli standard previsti dalla legge.
Questi strumenti vanno sistemati in tutti gli ambienti dove c’è un impianto a combustibile, come la cucina, il bagno o il locale caldaia. La posizione visibile di questi dispositivi è un requisito fondamentale per assicurare una risposta tempestiva in situazioni di emergenza e per semplificare la gestione.
I rilevatori di gas/GPL devono essere alimentati direttamente alle rete elettrica perché hanno una resistenza all'interno e deve essere continuamente in tensione.

Posso installare i rilevatori in maniera autonoma?
No. La norma UNI11522 (pubblicata febbraio 2024) obbliga a rivolgersi ad un installatore autorizzato che ne garantirà la conformità e la relativa manutenzione.

Ho la caldaia in bagno devo installare i dispositivi di rilevazione sia in cucina che in bagno?
Si. I rilevatori non devono avere ostacoli dalla fonte di sorgente.

E S T I N T O R I 

Quali caratteristiche devono avere gli estintori? 
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.

Quanti estintori sono necessari?
Uno per piano fino a 200 MQ
ATTENZIONE ALLA CERTIFICAZIONE CE (COMUNITA' EUROPEA) E NON CHINA ESPRESS (occhio al simbolo)

Posso appoggiare l'estintore a terra?
No. La norma UNI 9994-1, punto 4.4 lettera h) in cui si specifica chiaramente che ”l'estintore portatile non sia collocato a pavimento”.
Le modalità sono due o con supporto a parete (ad un altezza da 110 cm a 150cm) o con la piantana apposita. In entrambi i casi deve essere segnalato con apposita insegna preferibilmente lungo le vie di uscita ed in prossimità delle stesse, senza ostacolarne l’accesso.

L'estintore ogni quanto deve essere controllato?
Sia l'estintore a polvere sia quello idrico (schiuma) il controllo deve essere effettuato ogni 6 mesi.
Il polvere revisionato ogni 3 anni e al 12° anno deve essere fatto il collaudo.
L'idrico revisionato ogni 4 anni e al 12° anno dalla nascita deve essere sostituito e smaltito.

 

 

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